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Dove siamo

Dove Siamo

La nostra sede operativa è

Cine Teatro Don Bosco
via Pio XI, 34
20061 Carugate - MI

 

Siamo a 5 minuti da Milano

Tangenziale Est - Uscita Carugate
Autostrada A4 (MI-VE) - Uscita Agrate Brianza

organigramma

Codice Fiscale
94012420157

​

Presidente
Danilo Lamperti

 

Vice Presidente
Simona Santamaria

 

Segretario
Daniele Tremolada

 

Consiglieri
Valentina Usuelli
Roberta Polo d'Ambrosio
Emanuele Chirico

Organigramma

statuto

Statuto

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale (APS)

ed Ente del Terzo Settore (ETS)

Gruppo Teatro TEMPO di Carugate (Mi)

 

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “Associazione di Promozione Sociale TEMPO” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in via Del Ginestrino 8, nel Comune di Carugate (Mi). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2

(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

 

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

ART. 5

(Finalità e attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività d'interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

 

L’attività che si propone di svolgere, come indicato alla lettera i) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, è:

 

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

 

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

 

  • l’allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; riguardo l’attività teatrale e di spettacolo, dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;

  • la promozione della pratica teatrale con l’organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell’ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc...) rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;

  • la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante la organizzazione di biblioteche, banche dati, convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

  • la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente l’attività teatrale;

  • lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche attraverso l’organizzazione di saggi e mostre;

  • l’affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;

  • la valorizzazione e lo sviluppo della aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

  • la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;

  • la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

 

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

  • sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

  • benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

 

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;

  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

 

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

 

ART. 9

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

ART. 10

(Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci

  • Organo di amministrazione

  • Presidente

 

ART. 11

(Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 12

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull'esclusione degli associati,

  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

  • e quanto espressamente previsto dall’art. 25 comma 1 del d.lgs. 117/2017.

 

ART. 13

(Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

 

ART. 14

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 10 mandati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

 

ART. 16

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;

  • contributi pubblici e privati;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • rendite patrimoniali;

  • attività di raccolta fondi;

  • rimborsi da convenzioni;

  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 19  

(Bilancio)

 documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

 

ART. 20

(Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 21

(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla.

 

ART. 22

(Assicurazione dei volontari)

 soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del RUNTS di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

 

ART. 24

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

 

Carugate, 21 gennaio 2019

​

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contributi

Come previsto dalla Legge 124/2017, pubblichiamo le somme ricevute da Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti anche societari in controllo pubblico relative a contributi o aiuti in denaro o in natura, che non hanno carattere generale, e che non hanno carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio.
 

Anno Solare 2022

10.196,71 euro

così composto :

09/06/2022 -Comune di Carugate - sostegno progetti protocollati - saldo: 1.000 euro

16/12/2022 - 5 per mille - anno fiscale 2021 : 9.196,71 euro

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Anno Solare 2021

11.752,32 euro

così composto :

25/08/2021 -Comune di Carugate - sostegno progetti protocollati - acconto : 1.000 euro

29/10/2021 - 5 per mille - anno fiscale 2020 : 10.752,32 euro

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Anno Solare 2020

22.672,88 euro

così composto :

10/03/2020 -Comune di Carugate - sostegno progetti protocollati - acconto : 1.000 euro

12/06/2020 - Comune di Carugate - sostegno progetti protocollati - saldo : 800 euro

30/07/2020 - 5 per mille - anno fiscale 2018 : 10.789,48 euro

06/10/2020 - 5 per mille - anno fiscale 2019 : 10.083,40 euro

Contributi
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